1. L'accordo costitutivo tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che sancisce la volontà di organizzare insieme la vita comune, con l'obiettivo di assicurare reciprocamente solidarietà, aiuto morale e materiale, deve contenere a pena di nullità:
a) le generalità dei contraenti e quanto altro vale a identificarli;
b) la dichiarazione esplicita di volere costituire una unione di fatto;
c) la dichiarazione di non essere vincolati ad altra persona in ragione di un'altra unione di fatto o di un matrimonio valido agli effetti civili.
2. L'accordo costitutivo può contenere disposizioni anche di carattere patrimoniale riguardanti il periodo di durata dell'unione di fatto, nonché il periodo successivo alla sua cessazione.