Art. 2.
(Contenuto dell'accordo costitutivo).

      1. L'accordo costitutivo tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che sancisce la volontà di organizzare insieme la vita comune, con l'obiettivo di assicurare reciprocamente solidarietà, aiuto morale e materiale, deve contenere a pena di nullità:

          a) le generalità dei contraenti e quanto altro vale a identificarli;

          b) la dichiarazione esplicita di volere costituire una unione di fatto;

          c) la dichiarazione di non essere vincolati ad altra persona in ragione di un'altra unione di fatto o di un matrimonio valido agli effetti civili.

      2. L'accordo costitutivo può contenere disposizioni anche di carattere patrimoniale riguardanti il periodo di durata dell'unione di fatto, nonché il periodo successivo alla sua cessazione.